Art. 34
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 34

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In vigore dal 23 mag 1968
Di regola nel corso di due anni nelle biblioteche minori, e e di cinque nelle maggiori, tutti i libri vengono rimossi dagli scaffali e spolverati. Tale operazione va effettuata con maggiore frequenza quando le condizioni dei servizi lo consentano, in particolare nelle biblioteche e nei reparti dove, per l'ubicazione o per la natura del patrimonio librario, o per altri motivi, sia maggiore l'accumulo di polvere o il pericolo di insetti. Durante le operazioni di spolveratura si tiene particolarmente nota dei libri e degli scaffali infestati da tarli, da mulle e da parassiti. Il Ministero determina caso per caso, su proposta dei direttori delle biblioteche, le somme e i mezzi da impiegare per la disinfestazione dei volumi e dei mobili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-34