Art. 33
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 33

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In vigore dal 23 mag 1968
Il cambio o la cessione in deposito di duplicati, riconosciuti tali per identità assoluta, possono essere autorizzati dal Ministero, su proposta del direttore della biblioteca. Nel verso del frontespizio d'ogni volume che cessa, per effetto del cambio, di appartenere alla biblioteca, dev'essere impresso un bollo particolare, per indicare che il libro è un doppio ceduto e per render nullo l'altro bollo che lo dichiara proprietà della biblioteca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-33