Art. 32
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 32

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In vigore dal 23 mag 1968
Il direttore non può, per qualunque causa e senza pregiudizio della sua personale responsabilità, oltrepassare nell'esercizio la somma assegnata per le spese ordinarie e straordinarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-32