Art. 29
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 29

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In vigore dal 23 mag 1968
Per ogni lavoro o provvista il direttore deve chiedere la relativa fattura. Senza la fattura che li accompagni non possono essere registrati dalla biblioteca nè libri nè altri oggetti. I pagamenti si segnano immediatamente nel libro di cassa e nel giornale delle spese, e si addebitano a loro luogo nel libro mastro dei creditori; i pagamenti si segnano anche immediatamente nel registro delle spese fatte su aperture di credito (mod. 26 C.G.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-29