Art. 26
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 26

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In vigore dal 23 mag 1968
Alla fine e di ogni anno ciascuna biblioteca rende conto al Ministero delle opere entrate e dei lavori di inventariazione e di catalogazione eseguiti, inviando uno specchio statistico con conforme al modello 11.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-26