Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo II
Art. 20
98 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Il materiale librario e documentario, dopo essere stato annotato nel registro cronologico di entrata e nel rispettivo inventario topografico, viene descritto, se e come stabilito, nei diversi cataloghi previsti dal presente regolamento.
Alla descrizione di ciascun oggetto nei cataloghi si accompagnano l'indicazione del numero d'iscrizione nel registro cronologico di entrata e quella della collocazione nell'inventario topografico.
Tali indicazioni s'iscrivono anche sull'oggetto, nel modo seguente:
a) per il materiale librario il numero di entrata si imprime a mezzo del numeratore meccanico, alla fine del testo di ogni manoscritto o stampato. La collocazione si segna, per i manoscritti, a penna nel verso del piatto anteriore della legatura; per gli stampati, a penna, nel verso del frontespizio. La collocazione stessa è riportata, tanto per i manoscritti quanto per gli stampati, sul cartellino recante il nome della biblioteca, da incollare sull'esterno e nell'interno della legatura o copertina del volume od opuscolo e sul recto del foglio isolato;
b) per i materiali non librari le indicazioni suddette si iscrivono sul cartellino che viene unito all'oggetto in modo da non ridurne la leggibilità od offenderne l'estetica.
Ove ragioni estetiche o pratiche lo consiglino, la collocazione può segnarsi direttamente sull'oggetto, nel punto e con il mezzo che si ritengono più opportuni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-20