Art. 19
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 19

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In vigore dal 23 mag 1968
I cataloghi e gli inventari fuori uso e gli elenchi e i cataloghi parziali che accompagnano l'acquisto di intere collezioni debbono essere conservati diligentemente in modo da permetterne la consultazione. Tutti i volumi aventi carattere di rarità e di pregio che entrino in biblioteca per dono devono recare nell'interno della copertina un cartellino contenente il nome del donatore e la data del dono.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-19