Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo II
Art. 16
94 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Ogni biblioteca deve inoltre possedere:
a) un catalogo alfabetico per autori o per titoli dei manoscritti. Tale mezzo di ricerca può essere sostituito dall'inventario di cui alla lettera a) dell' quando esso sia redatto in forma descrittiva e corredato dagli indici necessari.
Per ogni manoscritto dato in lettura si deve notare sopra l'apposito schedone il nome del lettore che lo ha richiesto con tutte le indicazioni previste dal mod. 5. Gli schedoni vanno ordinati secondo la segnatura dei manoscritti e possono essere consultati dai lettori;
b) un catalogo generale alfabetico per autori delle opere a stampa;
c) un catalogo alfabetico per soggetti delle opere moderne a stampa;
d) un catalogo sistematico almeno per le raccolte di opere moderne a stampa ordinato sistematicamente;
e) un catalogo speciale per gli incunaboli;
f) cataloghi per le carte geografiche, le incisioni, gli spartiti e i pezzi di musica, che non vanno inclusi nel catalogo generale degli stampati;
g) un catalogo generale alfabetico per i periodici.
Le biblioteche possono altresì istituire per altre categorie o raccolte di materiale librario, documentario ed iconografico, altri speciali cataloghi, dando la precedenza alle collezioni più numerose e più importanti e tenendo inoltre conto di eventuali particolari esigenze dell'uso pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-16