Art. 15
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 15

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In vigore dal 23 mag 1968
Ogni biblioteca deve possedere: a) un inventario topografico dei manoscritti; b) un inventario topografico generale del materiale librario e documentario (mod. 2); c) inventari topografici speciali per gli oggetti d'interesse artistico, storico e scientifico (mod. 3); d) un inventario topografico dei mobili (mod. 4). Gli inventari sono tenuti a volume. Negli inventari è rigorosamente vietato raschiare o cancellare con acidi. Le correzioni che sono necessarie si fanno in inchiostro rosso, in modo che si possa leggere quello che prima era scritto. Negli inventari di cui alle lettere a) e b) alla descrizione bibliografica essenziale di ogni opera si deve aggiungere ii numero progressivo che essa ha nel registro di entrata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-15