Art. 14
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 14

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In vigore dal 23 mag 1968
Qualsiasi unità di materiale librario e documentario che entra in biblioteca deve essere iscritto nel registro cronologico di entrata (mod. 1 e 1-bis). Nel registro di entrata possono tenersi distinte le registrazioni delle opere acquistate dalla biblioteca dalle registrazioni delle opere ad essa pervenute in dono, per lascito, per cambio o per diritto di stampa. Le biblioteche nelle quali le accessioni per diritto di stampa siano numericamente rilevanti possono adottare, per la registrazione relativa, ai fini di una più analitica distinzione statistica, il mod. 1-bis e debbono tenere separatamente la registrazione dei periodici. In ogni caso il numero di ingresso deve essere sempre in unica serie complessiva, concatenata con i necessari rinvii. Per quanto riguarda il materiale librario, ogni opera avrà il proprio numero di ingresso. Per le opere in più volumi un distinto numero di ingresso sarà attribuito ad ogni volume. Per i periodici e per le opere che si pubblicano a dispense, il numero di ingresso verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata. Un distinto numero di ingresso sarà attribuito ugualmente anche ad ogni unità del materiale documentario ed iconografico che non costituisca serie organica.
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