Art. 13
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 23 mag 1968
È obbligo di ogni impiegato dar subito notizia al direttore della biblioteca di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nella suppellettile o nel materiale della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia. Dello smarrimento o della sottrazione di opere il direttore dà subito avviso all'impiegato che tiene il registro delle opere smarrite o sottratte, di cui all' della lettera b).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-13