Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 122
72 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Il prestito internazionale dei libri comuni viene effettuato direttamente dalle biblioteche interessate.
Il prestito dei manoscritti e del materiale in genere considerato di pregio si effettua per via diplomatica. Le richieste indirizzate al direttore della biblioteca presso la quale lo studioso intende consultare l'opera appartenente a biblioteca straniera, sono dal direttore stesso comunicate, con il suo motivato parere, al Ministero della pubblica istruzione, il quale, adottate le determinazioni del caso, provvede di concerto con il Ministero degli affari esteri.
Le richieste degli studiosi stranieri che desiderino consultare le opere appartenenti a biblioteche italiane sono comunicate, per il tramite del Ministero degli affari esteri, a quello della pubblica istruzione, il quale ne cura la trasmissione alla biblioteca che possiede l'opera.
Valgono per il prestito internazionale le norme contenute nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-122