Art. 121
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 121

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In vigore dal 23 mag 1968
Il prestito internazionale di libri e manoscritti, istituito per giovare agli studi superiori, è consentito con gli Stati le cui pubbliche biblioteche accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità. Le richieste devono essere compilate in conformità del modello 36.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-121