Art. 118
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 118

68 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Gli uffici e gli istituti ammessi al prestito, che non siano biblioteche aperte al pubblico, possono richiedere le opere a mezzo di lettera a firma del loro capo e munita del bollo d'ufficio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-118