Art. 115
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 115

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In vigore dal 23 mag 1968
Entro la seconda metà di luglio tutte le opere concesse in prestito devono essere effettivamente restituite alla biblioteca e ricollocate al loro posto. Nel periodo anzidetto non si concedono libri in prestito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-115