Art. 111
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 111

61 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Lo studioso che abbia danneggiato in modo lieve un'opera di pregio ricevuta in prestito da altra biblioteca con l'obbligo della lettura nella sede di una biblioteca pubblica statale, viene immediatamente invitato a provvedere alla riparazione del danno. Scaduto il termine di giorni trenta, si applicano le norme di cui al terzo comma dell'. Quando l'opera sia stata prestata ad un ufficio od istituto che non sia una biblioteca pubblica statale, la riparazione del danno nel termine sopra prescritto spetta alle persone di cui al secondo comma dell'articolo precedente, applicandosi nei confronti di questo, se necessario, il disposto del terzo comma dell', omessa l'esclusione dalla biblioteca. Sono applicabili, nei confronti dello studioso di cui al primo comma, le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-111