Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 110
60 / 128In vigore dal 23 mag 1968
In caso di danneggiamento, di mancata tempestiva restituzione o di smarrimento, da parte di un lettore, di opera comune a stampa che egli abbia ricevuta in prestito dalla biblioteca pubblica statale del luogo e appartenente ad altra biblioteca, o che abbia ricevuta dalla viciniore, sono tenute all'applicazione degli , rispettivamente nel primo e nel secondo caso, la biblioteca statale del luogo o la viciniore.
Ove sia stata danneggiata o smarrita l'opera comune a stampa prestata ad un ufficio od istituto che non sia una biblioteca pubblica statale, si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell', nei confronti del capo dell'ufficio od istituto, omettendosi i provvedimenti di sospensione od esclusione dalla biblioteca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-110