Art. 11
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo I

Art. 11

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In vigore dal 23 mag 1968
Nelle città dove sono più biblioteche pubbliche statali i loro direttori si riuniscono in comitato, presieduto e convocato almeno ogni sei mesi dal direttore di qualifica più elevata o di maggiore anzianità nella qualifica, per deliberare sulle questioni di interesse comune attinenti al coordinamento degli acquisti del materiale librario, nonché dei lavori catalografici e bibliografici, dei servizi, orari, periodi di chiusura delle biblioteche. Nelle città sedi di soprintendenze bibliografiche, il sovraintendente fa parte del comitato. Il comitato, ovvero, dove esso non esista, i singoli direttori delle biblioteche pubbliche statali, avranno cura di promuovere, anche con altre biblioteche pubbliche non statali della medesima città, opportuni accordi diretti ad assicurare il migliore coordinamento delle attività degli istituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-11