Art. 108
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 108

58 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
Ferma restando l'osservanza di quanto disposto con gli , sono escluse dal prestito di cui all'articolo precedente le opere di letteratura amena e tutte quelle che, per la modestia del prezzo, o per il carattere divulgativo del contenuto, si presumono facilmente acquistabili, o reperibili in biblioteche di tipo popolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-108