Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 107
57 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Il prestito esterno a favore di studiosi singoli, previsto alla lettera b) dell', si effettua nel modo seguente: lo studioso residente in un comune ove non esistano le condizioni per ottenere il prestito nei modi di cui all', può rivolgere le proprie richieste, con le limitazioni stabilite nell', alla biblioteca pubblica statale viciniore. Alla domanda vanno allegati in ogni caso il certificato di residenza e la malleveria o la ricevuta del versamento di una somma pari a quella del prescritto deposito, qualora egli appartenga a categoria di persone dalle quali si esigono tali garanzie; o, diversamente, un documento che dimostri la sua appartenenza a una delle categorie elencate nell'.
Ove le opere non siano possedute dalla biblioteca viciniore, questa le richiede ad altra biblioteca pubblica statale, indicando la persona che le desidera in prestito e, ricevutele, le rimette allo studioso a mezzo di posta. L'ufficio postale non può consegnare i volumi pervenuti in prestito se non alla persona del destinatario e previa esibizione, da parte di questo, della carta di identità o documento equipollente.
Il pacco deve recare bene in vista, appostovi dalla biblioteca, un bollo con la dicitura: "Accertare l'identità del destinatario".
La restituzione dei volumi da parte dello studioso alla biblioteca viciniore e quella del tagliando di malleveria da parte della biblioteca medesima, si effettuano a mezzo assicurata con ricevuta di ritorno. La restituzione della somma versata in deposito verrà effettuata per mezzo di vaglia postale.
Gli studiosi di cui al presente articolo hanno la facoltà di richiedere e ritirare di persona presso la biblioteca viciniore le opere desiderate in prestito, nelle forme del prestito locale. In tal caso essi devono però provvedere direttamente anche alla restituzione delle opere.
Con ordinanza ministeriale, da pubblicarsi nel "Bollettino ufficiale, vengono indicate le biblioteche pubbliche statali da considerarsi viciniori rispetto alle singole province della Repubblica, per l'applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-107