Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 105
55 / 128In vigore dal 23 mag 1968
Chi desideri avere in lettura opere che non esistono in alcuna delle locali biblioteche pubbliche statali od ammesse al prestito ma che siano possedute da una biblioteca pubblica statale di altra città, ne fa domanda ad una delle anzidette biblioteche, impegnandosi a sostenere le spese di spedizione, di assicurazione e riassicurazione.
La biblioteca del luogo richiede le opere alla biblioteca che le possiede, indicando la persona che le desidera, e precisando se le opere stesse siano richieste in lettura o in prestito. Le opere inviate per la lettura non possono, dalla biblioteca che le ha ricevute essere date in prestito, se non previa autorizzazione della biblioteca cui esse appartengono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-105