Art. 102
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 102

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In vigore dal 23 mag 1968
Ciascuna biblioteca pubblica statale può, ad un tempo, concedere in prestito a ciascuno degli istituti ed uffici suddetti fino a quindici opere comuni a stampa, se trattasi di biblioteca statale aperta al pubblico o non statale ammessa al prestito, e fino a cinque opere se trattasi di altra biblioteca o di altro istituto od ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-102