Art. 28
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo III

Art. 28

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In vigore dal 5 mar 1968
Il consiglio direttivo può sospendere con provvedimento motivato, dall'esercizio della professione aeronautica, a titolo cautelare, l'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare. La sospensione non può superare la durata di sei mesi.
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