Art. 2
Regolamento sullo stato giuridico della gente dell'ariaTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 5 mar 1968
Il personale di volo della prima categoria addetto al comando, alla guida ed al pilotaggio degli aeromobili, ai sensi dello art. 732, n. 1 del codice della navigazione, comprende: 1) i comandanti superiori; 2) i primi comandanti; 3) i comandanti; 4) gli ufficiali di rotta di prima classe; 5) gli ufficiali di rotta di seconda classe; 6) i piloti di prima classe; 7) i piloti di seconda classe; 8) i piloti collaudatori; 9) i piloti istruttori. Il personale di volo della seconda e della terza categoria addetto agli apparati radioelettrici, gli apparati motori e agli altri meccanismi di bordo, ai sensi dell'art. 732, n. 2 e n. 3, del codice della navigazione, comprende: 1) i radioelettricisti di bordo; 2) i motoristi di bordo; 3) qualunque altra persona addetta, a bordo, a strumenti o meccanismi destinati alla condotta dell'aeromobile; 4) le persone addette, su aeromobili da lavoro aereo, alla manovra di apparati inerenti all'impiego industriale di tali aeromobili. Il personale della quarta categoria addetto ai servizi complementari di bordo ai sensi dell'art. 732, n. 4 del codice della navigazione comprende tutto il personale di bordo non indicato nei precedenti commi del presente articolo.
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