Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 7 nov 1968
Il contributo previsto al n. 1 dell'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2007, è elevato da L. 63.000.000 a L. 188.270.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1532#art-3