Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo IV
Art. 95
136 / 176art. 44, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
I rapporti informativi, di cui ai precedenti articoli, debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-95