Art. 95 · art. 44, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo IV

Art. 95

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art. 44, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
I rapporti informativi, di cui ai precedenti articoli, debbono essere redatti entro il mese di gennaio di ciascun anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-95