Art. 94 · art. 44, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo IV

Art. 94

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art. 44, quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Al dipendente, al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-94