Art. 93 · art. 44, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo IV

Art. 93

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art. 44, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Per gli appartenenti alla carriera ausiliaria il rapporto informativo deve essere compilato dal direttore, o reggente dell'ufficio locale o dal titolare o reggente dell'agenzia e deve essere redatto in base ai seguenti elementi: qualità morali e di carattere; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale, o per sua delega da un capo reparto della direzione provinciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-93