Art. 92 · art. 44, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo IV

Art. 92

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art. 44, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Per gli ufficiali la compilazione del rapporto informativo è devoluto ai direttori, o reggenti, di ufficio locale, i quali vi provvedono prendendo a base i seguenti elementi: qualità morali e di carattere; capacità professionale; mansioni disimpegnate e rendimento; attaccamento al servizio; comportamento in servizio e fuori. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore provinciale o per sua delega, dal capo di un reparto, della direzione provinciale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-92