Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 89
74 / 176art. 51, settimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Il direttore provinciale può disporre, nell'ambito della provincia, l'applicazione temporanea o l'invio in missione del personale applicato negli uffici locali o nelle agenzie, eccettuati i direttori di ufficio locale, anche in uffici principali.
Sezione III - Riposo settimanale - congedi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-89