Art. 86 · art. 51, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 86

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art. 51, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
I trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi la qualifica di ufficiale e di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale. Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso alla commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-86