Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 86
71 / 176art. 51, terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
I trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi la qualifica di ufficiale e di agente sono disposti, nell'ambito della provincia, dal direttore provinciale.
Contro i provvedimenti del direttore provinciale è ammesso ricorso alla commissione provinciale degli uffici locali, che decide in via definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-86