Art. 82 · art. 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 82

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art. 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C ed E possono essere anche preposti, a domanda o d'ufficio, alla dirigenza di uffici locali di gruppo immediatamente superiore alla qualifica rivestita. Gli impiegati con qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E che vengono promossi alla qualifica immediatamente superiore possono continuare a dirigere, a domanda, uffici locali di gruppo E. La norma, di cui al comma precedente, è applicabile anche nei confronti degli impiegati con qualifica di direttore di gruppo C promossi alla qualifica immediatamente superiore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-82