Art. 80 · art. 51, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 80

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art. 51, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
I trasferimenti da una sede ad un'altra, a domanda o d'ufficio, degli impiegati aventi qualifica di direttore d'ufficio locale, sono disposti, anche nell'ambito della stessa provincia, dal direttore centrale degli uffici locali. Contro il provvedimento del direttore centrale è ammesso ricorso alla commissione centrale degli uffici locali la cui deliberazione è definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-80