Art. 78 · art. 42 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 78

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art. 42 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Con provvedimento del direttore provinciale sono disposte: a) le attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia; b) la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione; c) la liquidazione del trattamento di missione; d) la liquidazione dell'assegno alimentare di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e) la liquidazione del trattamento economico ai reggenti, iscritti nell'elenco tenuto dalle direzioni provinciali, per le prestazioni da loro rese in sostituzione di unità della carriera ausiliaria assenti dal servizio, nonché la liquidazione agli ufficiali dell'indennità di reggenza prevista dal precedente ; f) la liquidazione del trattamento economico del personale assunto temporaneamente ai sensi del successivo ; g) la concessione del trattamento di liquidazione provvisoria della pensione diretta, indiretta e di riversibilità nei casi in cui per particolari motivi non si sia potuto consegnare all'atto della cessazione dal servizio il libretto (certificato di iscrizione) al personale degli uffici locali o agli aventi diritto. I titoli di spesa emessi sono contabilizzati in conto sospeso fino al momento in cui, pervenendo alla direzione provinciale il ruolo di pagamento del trattamento di pensione deliberato, si renda possibile il conguaglio relativo. La direzione provinciale deve comunicare i provvedimenti adottati alla direzione centrale per gli uffici locali e le agenzie, alla direzione centrale per i servizi di ragioneria ed all'istituto postelegrafonici.
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