Art. 72 · art. 41, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 72

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art. 41, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Al personale di ruolo degli uffici locali sono attribuite le competenze accessorie previste per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nei casi e nelle misure stabilite dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-72