Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo III
Art. 66
130 / 176art. 39 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio; tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-66