Art. 66 · art. 39 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo III

Art. 66

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art. 39 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
I dipendenti degli uffici locali debbono risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio; tuttavia il direttore provinciale, per comprovate ragioni, autorizza l'impiegato a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-66