Art. 54 · art. 26 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 54

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art. 26 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
I posti disponibili di direttore di ufficio locale di gruppo B sono conferiti mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo C, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in tale qualifica. Le promozioni di cui al presente articolo, sono conferite con decreto ministeriale, sentita la commissione centrale degli uffici locali, nell'ordine risultante dal ruolo di anzianità. Non possono essere ammessi allo scrutinio gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-54