Art. 52 · art. 24 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 52

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art. 24 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Al punteggio conseguito per i titoli indicati nell'articolo procedente va aggiunto quello assegnato per la prova del colloquio. La graduatoria di merito viene formata in base alla votazione complessiva di cui al precedente comma. A parità di voto ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità. Dalla graduatoria sono esclusi i candidati che non abbiano conseguito nel colloquio la votazione di almeno sette decimi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-52