Art. 51 · art. 23 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 51

51 / 176

art. 23 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
La commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al loro grado di cultura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-51