Art. 47 · art. 19, nono, decimo e undicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 47

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art. 19, nono, decimo e undicesimo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
I fattorini applicati negli uffici locali e nelle agenzie sono addetti al recapito dei telegrammi e degli oggetti ammessi al trattamento del recapito per espresso in base alle vigenti leggi, regolamenti ed istruzioni. Hanno, altresì, l'obbligo di ritirare i telegrammi accettati dagli uffici succursali e di eseguire le prestazioni inerenti al servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi in genere. Gli agenti di 2ª e 3ª classe, ove occorra, possono essere addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi, purchè di età non superiore a 32 anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-47