Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 42
15 / 176art. 63 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente , coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell'.
In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilità per le operazioni che sono tenuti a controllare.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a sostituire il primo ufficiale reggente dell'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-42