Art. 41 · art. 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 41

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art. 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello, di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, nonché di archivio, di registrazione e di copia, secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti e nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresì, funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali i primi ufficiali sono applicati esclusivamente negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre a svolgere le mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Negli altri uffici locali le mansioni, di cui al precedente comma, sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato. Agli ufficiali può essere, altresì, conferito l'incarico di titolare o di reggente di agenzia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-41