Art. 37 · art. 15 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleParte generaleTitolo II

Art. 37

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art. 15 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Il personale di ruolo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in: personale della carriera di concetto; personale della carriera esecutiva; personale della carriera ausiliaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-37