Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo V
Art. 34
120 / 176art. 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
In vigore dal 6 mar 1968
Al presidente ed agli altri componenti della commissione centrale e di quelle provinciali spetta il gettone di presenza per ogni giornata di adunanza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni, e, per i concorsi, il trattamento previsto dalle norme in vigore.
Quando i componenti non risiedano nel luogo ove è indetta l'adunanza, spetta l'indennità di missione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-34