Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo V
Art. 32
118 / 176art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ex art. 104 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
I membri della commissione, di cui ai precedenti articoli, non possono prendere parte a qualsiasi atto nel quale siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.
L'ispettore membro della commissione, che abbia eseguita l'inchiesta relativa al procedimento disciplinare demandato alla commissione, è sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico, o, in mancanza, da uno dei membri supplenti.
Non è consentito di essere membri, contemporaneamente, della commissione centrale e delle commissioni provinciali per gli uffici locali.
Il procedimento penale per i reati di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti dei membri della commissione produce la loro sospensione dalla carica e la condanna per i reati medesimi produce la loro decadenza.
Sulla esclusione dei membri effettivi e supplenti delle predette commissioni, nominati ai sensi dell' della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i quali durante l'esercizio del mandato incorrano in punizioni superiori alla censura, deve essere sentito il parere della commissione centrale ed il conseguente provvedimento è preso dal Ministro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-32