Art. 31 · art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656, ed articoli 1, 10, 49 e 51 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo V

Art. 31

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art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952 n. 656, ed articoli 1, 10, 49 e 51 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
La commissione provinciale per gli uffici locali dovrà essere sentita sulle seguenti materie: 1) istituzione, riorganizzazione e soppressione di ricevitorie e di posti di portalettere; 2) procedimenti disciplinari a carico del personale degli uffici locali e delle agenzie per la riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio; 3) conferimento dell'incarico di titolare o reggente di agenzia nel caso di più aspiranti; 4) ricorso avverso il provvedimento di revoca dall'incarico di titolare di agenzia; 5) ricorso avverso la sanzione della censura inflitta al personale degli uffici locali e delle agenzie; 6) trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente. La commissione provinciale per gli uffici locali delibera sui ricorsi avverso i trasferimenti d'ufficio degli impiegati aventi qualifica di ufficiale, anche se incaricati della titolarità di agenzia, o di agente disposti dal direttore provinciale nell'ambito della provincia. Delibera, inoltre, su tutti gli altri casi previsti dalla legge.
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