Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo V
Art. 30
116 / 176art. 103 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Le commissioni provinciali per gli uffici locali sono composte:
a) dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato, presidente;
b) dal direttore provinciale delle poste, o da chi ne fa le veci, dall'ispettore provinciale con qualifica più elevata e da un capo reparto della direzione provinciale; nonché da tre membri supplenti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva e di concetto della direzione provinciale;
c) da tre membri effettivi aventi la qualifica:
uno di direttore di ufficio locale;
uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali;
ed uno di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali;
nonché da tre membri supplenti aventi, rispettivamente le suindicate qualifiche: Essi devono avere almeno cinque anni di anzianità nelle qualità predette, prestare servizio in uffici dipendenti dalla direzione provinciale e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura.
Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della carriera direttiva o di concetto della direzione, nominate dal direttore provinciale.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con sue decreto, nomina, ogni triennio, i membri delle commissioni, di cui al presente articolo.
In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso.
La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera c) del presente articolo è fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall' della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-30