Art. 29 · art. 5, 6, 30, 34, 71, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; artt. 2, 3, 5, 7, 10, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 92, 94, 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo V

Art. 29

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art. 5, 6, 30, 34, 71, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; artt. 2, 3, 5, 7, 10, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 43, 45, 47, 49, 51, 92, 94, 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
La commissione centrale per gli uffici locali dovrà essere sentita sulle seguenti materie: 1) istituzione, riunione, soppressione degli uffici locali e delle agenzie; 2) riunione di due uffici locali esistenti nella stessa località; 3) classificazione quinquennale degli uffici locali e delle agenzie; 4) nuovi incarichi di interesse pubblico agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie; 5) criteri per fissare l'assegno delle unità necessarie a ciascun ufficio locale; 6) specificazione delle attribuzioni manuali degli agenti applicati al servizio interno degli uffici; 7) assegno numerico dei fattorini; 8) criteri e coefficienti numerici per i concorsi a direttore di ufficio locale di gruppo A, C ed E; 9) concorsi per titoli per la promozione alla qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo A e di gruppo E; 10) concorso per la promozione a primo ufficiale; 11) promozioni, per scrutinio, alle qualifiche di direttore di ufficio locale di gruppo B e D; 12) compenso per lo speciale interessamento e propaganda per incremento dei servizi a danaro; 13) ricorsi contro i provvedimenti disciplinari della riduzione dello stipendio e della sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio inflitti dal direttore provinciale al personale degli uffici locali e delle agenzie; 14) incompatibilità e divieti di cumulo d'impieghi; 15) prolungamento di aspettativa per motivi di particolare gravità; 16) ricorso avverso il provvedimento di dispensa, per motivi di salute, dal servizio del personale degli uffici locali adottato dal direttore generale o per sua delega, dal direttore centrale degli uffici locali e delle agenzie; 17) dispensa, decadenza, destituzione e riammissione del personale degli uffici locali e delle agenzie; 18) esclusione dei membri effettivi e supplenti delle commissioni per gli uffici locali. La commissione centrale per gli uffici locali delibera sulle seguenti materie: 1) ricorsi avverso i giudizi complessivi annuali; 2) ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio e a domanda dei direttori di ufficio locale; 3) ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio o a domanda degli ufficiali e degli agenti da una provincia ad un'altra. Delibera, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Per il personale degli uffici locali e delle agenzie nei casi in cui è richiesto l'intervento del consiglio di amministrazione, le funzioni del consiglio stesso sono sostituite da quelle della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie. La commissione centrale esprime, inoltre il parere sui progetti di norme riguardanti gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed il relativo personale e su qualunque questione che il Ministro ritenga di sottoporre all'esame di essa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-29