Art. 28 · art. 102 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo V

Art. 28

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art. 102 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
La commissione centrale per gli uffici locali è composta: a) da un presidente di sezione del consiglio di Stato, con funzione di presidente; b) dal direttore centrale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e da altri due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione medesima con qualifica non inferiore a direttore di divisione; nonché da tre membri supplenti scelti fra i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione predetta con qualifica non inferiore a direttore di divisione; c) da tre membri effettivi aventi la qualifica: uno di direttore di ufficio locale; uno di ufficiale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali; ed uno di agente della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali. nonché da tre membri supplenti aventi, rispettivamente, le suindicate qualifiche. Essi debbono avere almeno cinque anni di servizio nella predetta qualità e nell'ultimo triennio non debbono essere incorsi in punizioni superiori alla censura. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione; in caso di assenza o di impedimento è sostituito da un segretario supplente avente la qualifica non inferiore a consigliere di prima classe. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, con suo decreto, nomina, ogni tre anni, il presidente della commissione centrale, un presidente supplente, da scegliere tra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, e tutti i membri effettivi e supplenti, nonché il segretario effettivo e quello supplente. In caso di nomina sostitutiva, il prescelto dura in carica fino al compimento del triennio in corso. La nomina a membri effettivi e supplenti dei rappresentanti del personale, di cui alla lettera c) del presente articolo, è fatta secondo i risultati delle elezioni previste dall' della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-28