Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo V
Art. 27
113 / 176art. 71, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Le commissioni per gli uffici locali sono organi consultivo dell'amministrazione per gli affari riguardanti gli uffici locali le agenzie, i recapiti, le ricevitorie, nonché il relativo personale, ed hanno in particolare, le attribuzioni deliberative ad esse conferite dal presente decreto e dal relativo regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-27